Art. 2.
(Definizione dell'attività professionale agromeccanica).

      1. Ai fini della presente legge, costituisce esercizio dell'attività professionale agromeccanica l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente in materia, che esegue, ancorché in modo non esclusivo, almeno una delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

 

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